Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.M. 08/05/2003 n. 203

g) elabora il metodo normalizzato di cui all'art. 49, comma 5, e lo tra smette per l'approvazione al Ministro dell'ambiente ed al Ministro del l'industria, del commercio e dell'artigianato

h) verifica livelli di qualità dei servizi erogati

i) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imbal laggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.

2. L'Osservatorio è costituito con Decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, ed è composto da nove membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui

a) tre designati dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente

b) due designati dal Ministro dell'industria, di cui uno con funzioni di vice- presidente

c) uno designato dal Ministro della sanità ; d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro; d-ter) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.

3. I membri durano in carica cinque anni. Il trattamento economico spettante ai membri dell'Osservatorio e della segreteria tecnica è determinato con Decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Con Decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, e del tesoro da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica.

5. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica pari a lire due miliardi, aggiornate annualmente in relazione al tasso di inflazione, provvede il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 41 con un contributo di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal Comitato nazionale imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con Decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Le spese per il funzionamento del predetto Osservatorio sono subordinate alle entrate. 5-bis. Al fine di consentire l'avviamento ed il funzionamento dell'attività dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in attesa dell'attuazione di quanto disposto al comma 5, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.».

Art. 5. (Articolo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).

Art. 6. Ammissione al repertorio del riciclaggio

1. Il soggetto che intende richiedere l'iscrizione di un manufatto o bene al repertorio del riciclaggio inoltra una richiesta di inserimento nel repertorio del riciclaggio (seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti).

2. La richiesta per i materiali riciclati, oltre ai dati identificativi dell'azienda, deve riportare

a) i codici dell'elenco europeo dei rifiuti con cui viene realizzato il materiale riciclato

b) la percentuale di rifiuti nel materiale riciclato, il cui valore dovrà rispettare i limiti minimi definiti (seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti) per detti materiali ed essere documentato tramite dichiarazione di un soggetto certificatore professionalmente abilitato, sulla base di analisi di processo, tramite una perizia giurata

c) indicazione di un tecnico responsabile (seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti)

d) una relazione tecnica indicante le eventuali differenze prestazionali tra il bene o manufatto in materiale riciclato e analogo bene o manufatto realizzato con materiali vergini, evidenziando la conformità qualitativa del prodotto

e) ogni altra informazione utile.

3. La richiesta per i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, oltre ai dati identificativi dell'azienda, dovrà riportare i dati specificati nell'allegato A.

4. I prodotti ammessi nel repertorio del riciclaggio indicano tale requisito nell'etichetta.

Art. 7. Elenco dei destinatari

1. Le regioni individuano e aggiornano l'elenco dei destinatari, come definiti all'articolo 2, di competenza delle rispettive aree geografiche, dandone comunicazione all'osservatorio nazionale dei rifiuti.

2. Per quanto riguarda i destinati di dimensione nazionale, l'individuazione è a cura dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti.

Art. 8. Controlli 1-2. (Commi non ammessi al «Visto» della Corte dei conti)

3. La constatazione del mancato rispetto di quanto dichiarato in sede di domanda di iscrizione di un materiale e di un bene o manufatto al repertorio del riciclaggio ne comporta la cancellazione dal repertorio stesso e la decadenza da quanto previsto all'articolo 6, comma 4.

4. Ciascuna filiera di materiali potrà munirsi di una organizzazione tra i produttori di materiali riciclati, i produttori di manufatti riciclati, enti di ricerca ed eventuali consorzi di filiera con lo scopo di

a) controllare il rispetto nel tempo di quanto dichiarato in sede di richiesta di iscrizione al repertorio del riciclaggio

b) adottare, laddove possibile, sistemi di analisi sui materiali riciclati che consentano di verificarne la natura e la provenienza

c) promuovere la ricerca per l'individuazione di sistemi di analisi sui materiali riciclati che consentano di verificarne la natura e la provenienza.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), pur non provenendo dal ciclo dei rifiuti o da cicli di post consumo

a) i rottami metallici ferrosi e non ferrosi, derivanti da operazioni di recupero conformi alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI ed EURO, nonchè i rottami scarti di lavorazione industriali o artigianali, o provenienti da cicli produttivi, ed avviati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego nell'industria metallurgica senza alcun trattamento, che sono individuati come materie prime secondarie per l'industria metallurgica ai sensi dell'allegato 1, suballegato 1, punto 3.1.4. del Decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, concorrono nel calcolo del rifiuto introdotto nel materiale riciclato in misura del dieci per cento del quantitativo immesso

b) i materiali tessili costituiti al cento per cento di fibre precedentemente incorporate in un semilavorato o prodotto finito, derivanti dalla raccolta di flussi omogenei di rifiuti, che comunque abbiano subito lavorazioni di sfilacciatura o stracciatura, concorrono totalmente nel calcolo del rifiuto introdotto nel materiale riciclato. Nota all'art. 9:

-Il punto 3.1.4, del sub-allegato 1, dell'allegato 1, del Decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, recante: «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero si sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 (S.O.) del 16 aprile 1998, è il seguente: «3.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti

a) metalli ferrosi o leghe nelle forme usualmente commercializzate

b) sali inorganici di ferro nelle forme usualmente commercializzate

c) materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle spcifiche CECA, AISI, CAEF e UNI.

Art. 10. Disposizioni transitorie e finali

1. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).

2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità del presente Decreto ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione. Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 maggio 2003 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro delle attività produttive Marzano Il Ministro della salute Sirchia Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 226 Ammesso al visto e alla conseguente registrazione con esclusione: dell'art. 5; dell'art. 6, comma 1, limitatamente alle parole «al gruppo di lavoro utilizzando il modello di cui all'allegato A»; dell'art. 6, comma 2, lettera b), limitatamente alle parole «dal gruppo di lavoro» e lettera c), limitatamente alle parole «che il gruppo di lavoro si riserva di convocare in sede di valutazione della domanda»; dell'art. 8, commi 1 e 2; dell'art. 10, comma 1, ai sensi della deliberazione della Sezione del controllo in data 22 luglio 2003. Gruppo di lavoro interministeriale per il Repertorio del riciclaggio Osservatorio nazionale dei rifiuti Via Cristoforo Colombo, 44 00147 Roma Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto recante norme affinchè gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo la Societa/Ditta …………………….... con sede legale in ……………..... (c.a.p.) ……….... prov. ........, via/piazza .………………... cod. fisc. o partita IVA...., iscritta al registro delle ditte esercenti attività di riciclo della prov. …………………..di ..……………..…. n. ...... richiede l'iscrizione al Repertorio del riciclaggio del Materiale riciclato ( )

1. Nome commerciale del materiale (eventuale)....

2. Natura del materiale....

3. Codice europeo rifiuto con cui è realizzato il materiale e relativa percentuale contenuta espressa in peso . . da .... a .... %

4. Capacità produttiva annua.... kg

5. All'atto dell'analisi della presente richiesta potrà essere consultato in qualità di tecnico il sig. ……..………..……., tel. …….……...., email………………...@…………..………..; indichiamo quale associazione di categoria di riferimento …….……………………...., nella persona del sig. ………………………...., tel. .……………………... email…………………......@….…………... Manufatto o bene ottenuto in materiale riciclato ( )

1. Nome commerciale del manufatto o bene (eventuale) ..……………………

2. Codice RR del materiale/materiali utilizzati e relativa percentuale contenuta in peso nel bene o manufatto, riferita al peso totale del bene o manufatto: Codice Repertorio del riciclaggio % ............... …...…..…... . ............... …..…......... . ............... …..….........

3. Capacità produttiva annua kg.... n. pezzi....

4. All'atto dell'analisi della presente richiesta potrà essere consultato in qualità di tecnico il sig. ………...., tel. .……..., e-mail …………....@…………...; indichiamo quale associazione di categoria di riferimento...., nella persona del sig. .………………..., tel. .……………………….., email.…………..@..…………… Si allega alla presente una relazione di progetto contenente

a) una descrizione del manufatto

b) l'evidenziazione delle parti realizzate in materiale riciclato

c) il peso complessivo del bene o manufatto

d) una dichiarazione del peso di materiale riciclato utilizzato per la realizzazione del manufatto o del bene

e) le caratteristiche prestazionali

f) valutazione economica con indicazione dei costi del singolo prodotto, soprattutto in relazione alle differenze prestazionali tra il bene o manufatto in materiale riciclato e analogo bene o manufatto realizzato con materiali vergini (solo su eventuale richiesta della commissione)

g) stima della potenziale offerta del singolo prodotto

h) norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza, salute, qualità, cui è soggetto il manufatto e certificazione del rispetto delle medesime. Si dichiara di essere a conoscenza del disposto dell'articolo 8, comma 3, del Decreto recante norme affinchè gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo. Il tecnico .................. . Il legale rappresentante .......................

 

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